Decreto Transizione 5.0, anticipazione de Il Sole 24Ore che diffonde una bozza del provvedimento del MIMIT atteso a breve
Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 è vicino all’emanazione, con la bozza sottoposta agli ultimi aggiustamenti. Il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è attualmente in esame presso il Ministero dell’Economia. Il documento, composto da 23 articoli e allegati, stabilisce le regole per l’accesso ai crediti d’imposta finanziati dal PNRR con un budget di 6,3 miliardi di euro.
AGGIORNAMENTO DEL 30 luglio 2024
Principali Anticipazioni sulle Nuove Regole
Secondo un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore e scritto da Carmine Fotina, le nuove regole introdurranno quanto segue:
“Saranno ammissibili i progetti di innovazione iniziati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Questi progetti devono riguardare investimenti in uno o più beni materiali nuovi, strumentali e specificati nella legge di bilancio 2017, che aveva introdotto il piano Industria 4.0. Gli investimenti devono essere utilizzati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o i processi coinvolti dall’investimento di almeno il 5%.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso. Un progetto di innovazione si considera completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone. Questo vale per beni materiali e immateriali nuovi strumentali per la digitalizzazione, secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR. Se l’ultimo investimento riguarda beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, si considera la ‘data di fine lavori’ dei beni stessi. Se l’ultimo investimento riguarda attività di formazione, la data rilevante è quella di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. Il decreto considera incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario.”
Per partecipare al Bando, le imprese e i professionisti interessati sono invitati a contattarci già da ora allo 081 734 8149, scrivici all’indirizzo info@coesio.it (click qui) oppure compila il form in basso
Deroghe e Benefici
Il decreto Transizione 5.0 include alcune deroghe ai vincoli UE per le imprese dei settori energivori e per quelle che gestiscono impianti in concessione. Inoltre, la bozza regola la quota di beneficio spettante per le attività di formazione sulla transizione energetica, limitata al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e comunque non superiore a 300.000 euro.
Le spese agevolabili riguardano percorsi formativi di durata non inferiore a 12 ore, anche erogati in modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, e forniti da enti esterni all’impresa.
Costi ammissibili
Come recita il testo, “Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che hanno come oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0. A condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%).
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare nel caso si tratti beni materiali e immateriali nuovi strumentali per la digitalizzazione secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del Tuir;
nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, si considera la «data di fine lavori» dei medesimi beni; nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. Il decreto considera incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario“.
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