Credito d'Imposta Transizione 5.0 - Una sintesi sul nuovo intervento - Coesio & Partners
credito d'imposta transizione
Sono state rese note le disposizione che regolano il nuovo Credito d’imposta dedicato alla digitalizzazione alla sostenibilità delle imprese. Nessuno limite di dimensione dell’azienda e 9 scaglioni differenti a seconda del tipo di intervento e della spesa effettuata

Per usufruire del Credito d’Imposta Transizione 5.0, le imprese e i professionisti interessati sono invitati a contattarci, via email o chiamando 0817348149 per prendere visione dei dettagli e delle modalità di partecipazione indicate e della documentazione necessaria.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.52 del 2 Marzo 2024), il Dl n. 19/2024 contiene chiarimenti e indicazioni utili per usufruire del nuovo Credito d’Imposta Transizione 5.0.

Spesa complessiva stanziata per gli investimenti rientranti nel PNRR suddivisa per
annualità:
 684 milioni di euro per l’anno 2024
 785 milioni di euro per l’anno 2025
 765 milioni di euro per l’anno 2026
 548 milioni di euro per l’anno 2027
 400 milioni di euro per l’anno 2028
 260 milioni di euro per l’anno 2029

Fonte procedurale e finanziaria di ciascun programma di intervento per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi
intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere
disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS», entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun
programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di
avanzamento alla predetta data.

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Transizione 5.0
A chi si rivolge

Il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi
investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici.

Cosa riconosce

E’ riconosciuto, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite. La spettanza del beneficio è comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.

Chi è escluso

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o
sottoposte ad altra procedura concorsuale.

Gli investimenti agevolabili

a) Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa
che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che,
tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3%, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
b) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che
garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia
autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la
raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy
Dashboarding)
c) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
d) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, 181.
e) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’ ivi stabilite.

I beni esclusi dall’agevolazione sono quelli direttamente destinati:

  1. ad attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili;
  2. ad attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  3. ad attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  4. ad attivita’ nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Aliquote e scaglioni del credito d’imposta:
  1. Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
  2. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 e’ rispettivamente aumentata:
    • al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
    • al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

Per usufruire del Credito d’Imposta Transizione 5.0, le imprese e i professionisti interessati sono invitati a contattarci, via email o chiamando 0817348149 per prendere visione dei dettagli e delle modalità di partecipazione indicate e della documentazione necessaria.

Modalità e procedure per l’accesso al credito d’imposta:
  1. Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.
  2. Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

NB: Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

NB: Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

  1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Esclusioni e restituzioni delle agevolazioni ottenute:
  1. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro. Per sole teli imprese sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
Limiti alla cumulabilità del credito d’imposta:
  1. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non e’ cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
  2. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo.

Per usufruire del Credito d’Imposta Transizione 5.0, le imprese e i professionisti interessati sono invitati a contattarci, via email o chiamando 0817348149 per prendere visione dei dettagli e delle modalità di partecipazione indicate e della documentazione necessaria.

Il commento del Consulente

Gli interventi prospettati si rivelano sicuramente interessanti. Altrettanto interessanti, però, sono le possibili problematiche di tipo valutativo e operativo che potrebbero sorgere per gli imprenditori che volessero usufruire del Credito d’Imposta Transizione 5.0. A tal proposito, il nostro Consulente esperto ha rilevato tre issues su cui puntare il focus.

Temporalità

Un aspetto chiave riguarda il vincolo temporale del Piano Transizione 5.0, che copre gli investimenti nei due anni 2024-2025, con una distribuzione equa delle risorse su entrambi gli anni. Tuttavia, l’operatività effettiva dello strumento dipende dall’emissione di un decreto ministeriale che stabilisca alcuni dettagli cruciali. Tale decreto deve essere pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, ovvero- è prevista entro la fine di marzo. Di conseguenza, coloro che devono decidere di investire dispongono di soli 9 mesi nel corso del 2024.

Automatismi (o forse no)

Gli investimenti necessitano di di approvazione da parte del GSE) Le recenti revisioni del decreto hanno eliminato l’attesa di un decreto di concessione ministeriale, sostituendola con un processo di approvazione gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici spa). Questo processo di “approvazione” avviene al momento della presentazione della documentazione ex ante. Una volta ottenuta l’approvazione (o in assenza di obiezioni), l’incentivo è considerato prenotato. Eventuali modifiche durante l’attuazione del progetto saranno ammissibili solo se comportano una riduzione dell’investimento, mentre aumenti non saranno consentiti. È importante notare che l’approvazione del GSE non riguarderà la valutazione del merito dell’investimento, ma si limiterà a verificare la correttezza procedurale e la disponibilità delle risorse. Tuttavia, il GSE sarà responsabile delle valutazioni di merito successive, se l’autorità finanziaria riterrà opportuno condurle.

Investimenti multipli

Gestione di investimenti che coinvolgono più processi, come comportarsi? Dal punto di vista tecnico, sorge un interrogativo sulla determinazione delle aliquote. Come noto, il risparmio energetico oggetto di incentivazione può riguardare l’intera struttura produttiva o processi specifici al suo interno. Tuttavia, cosa accade se un investimento impatta su più processi, generando risparmi eterogenei? Ad esempio, un’azienda acquista una nuova pressa che riduce del 30% il consumo energetico nel processo di piegatura della lamiera e un nuovo sistema di tomografia che riduce del 10% i consumi nel processo di controllo qualità. In questo caso, qual sarà la base di riferimento per l’aliquota, considerando che questa deve essere unica?

A questo e altri quesiti si potrà rispondere con certezza solo a seguito della pubblicazione del Decreto a cui si fa riferimento sopra – previsto entro la fine del mese corrente. Nel frattempo, continua a seguirci per rimanere aggiornato sulle novità che riguardano il Credito d’Imposta Transizione 5.0.

 

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