La composizione negoziata della crisi: il potere degli esperti apre nuove soluzioni - Coesio & Partners

La composizione negoziata della crisi: il potere degli esperti apre nuove soluzioni

La nuova norma in vigore dal 15 novembre sposta dai creditori al mercato e all’impresa la logica di tutela: scopriamo insieme come.

Dal 15 di novembre entra in vigore, in Italia, l’istituto della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” previsto dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147. Il procedimento è assimilabile ad una mediazione, infatti l’esperto si confronterà con l’imprenditore per le possibili soluzioni alla crisi e le prospettive di risanamento con durata brevissima, infatti se decorsi  180 gg, dalla nomina dell’ esperto non sarà trovata alcuna soluzione efficace, il procedimento sarà dichiarato concluso. In caso contrario se è stata rinvenuta una soluzione , sarà riportata in un contratto, una convenzione in moratoria ex lege 182 octies, ovvero accordo ex art. 67, 3 comma, L.F. o tuttavia, si potrà far riferimento ad omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F. ovvero accedere ad una delle procedure previste dalla stessa legge.

Appare importante sottolineare che davanti alla soluzione prospettata dall’esperto, l’imprenditore ha la possibilità di presentare ricorso al tribunale con richiesta di concordato con cessione dei beni insieme ad un piano di liquidazione; la novità è che il Tribunale può omologare il concordato, recepito il parere dell’esperto a prescindere dalla volontà dei creditori. Quindi se il concordato viene reputato più efficace di una liquidazione fallimentare viene omologato a prescindere dall’accordo dei creditori.

La portata di tale norma è di carattere innovativo in quanto sposta dai creditori al mercato e all’impresa la logica di tutela. Infatti la legge 42 fallimentare la situazione di conclamata insolvenza veniva concepita come situazione derivante esclusivamente dalla incapacità e pertanto non meritevole di tutela di fronte a chi era vittima di sua incapacità. La globalità e le crisi sistemiche hanno ridimensionato questa visione e evidenziato che spesso l’imprenditore è spesso vittima di un sistema ormai complesso.

Questo cambiamento ha permesso il modificarsi della logica interpretativa e l’evoluzione verso la composizione “negoziata”.

Resta in questa composizione negoziata valutare i ruolo degli istituti di credito, che contrariamente alla massa dei creditori piuttosto che ad un orizzonte di breve periodo sono interessate a quello di lungo periodo e alla sopravvivenza del sistema azienda. Perché nonostante su base familiare, mentre il privato nel nostro paese è oltremodo propenso la risparmio, la PMI è fortemente indebitata è pertanto la banca è interessata all’orizzonte temporale di medio lungo termine, mentre i creditori a vedere soddisfatto seppur ridotti i loro crediti, pertanto appare importante il coinvolgimento attivo nella fase ante, ovvero nella fase di elaborazione della soluzione tra imprenditore ed esperto.

Poiché come abbiamo visto la gestione è totalmente rimessa nelle mani degli esperti e del tribunali e pertanto creditori e banche parteciperanno ex post agli effetti della ristrutturazione.

Nomina degli esperti e loro formazione diventano i veri nodi cruciali di tale istituto, pertanto è fondamentale che i percorsi di formazione siano attentamente valutati anche dal sistema bancario con i propri strumenti per evitare che le soluzioni di ristrutturazioni non rispettino un orizzonte temporale di lungo periodo come si addice ad una efficace ristrutturazione aziendale.

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