Cumulabilità e doppio finanziamento: chiarimenti ed approfondimenti per i finanziamenti agevolati - Coesio & Partners

Cumulabilità e doppio finanziamento: chiarimenti ed approfondimenti per i finanziamenti agevolati.

Fugato ogni dubbio riguardo la cumulabilità degli investimenti  dal dipartimento della Ragioneria dello Stato attraverso la circolare n. 33. La circolare in questione si è ritenuta necessaria in quanto molti esperti del settore chiedevano chiarimenti in merito ai concetti di cumulo e doppio finanziamento per le misure agevolative e per l’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituto con Regolamento (UE) 2021/241. Nello specifico, la circolare chiarisce anche che i due concetti citati richiamano due principi totalmente diversi e non sono simili o sovrapponibili; infatti per quanto riguarda il divieto del doppio finanziamento, è previsto espressamente dalla normativa europea che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Tale divieto è stato recepito dai più come un sostanziale divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali: la circolare n.33 però sottolinea che solo il doppio finanziamento è vietato, diversamente dal cumulo.

Il concetto di cumulo, infatti si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico su un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote per un progetto o su un investimento. Infatti, tale opzione è possibile in quanto l’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”, prevedendo in tal modo la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, però tenendo presente il seguente divieto: […] a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”, ossia il doppio finanziamento di cui sopra.

Per fugare ogni ulteriore dubbio la circolare pone questo esempio: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto divieto.

La circolare, infine, pone un focus specifico sul Piano Transizione 4.0, affermando che le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina. Infatti l’acquisto di beni strumentali riguardano diversi incentivi (es. la Nuova Sabatini o il credito d’imposta per il Mezzogiorno).
La Ragioneria dello Stato specifica che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

FONTI:

La Ragioneria dello Stato fuga ogni dubbio: sì alla cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR (incluso Transizione 4.0) con altre misure

Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

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