CRISI: PER SUPERARLA BISOGNA ORGANIZZARSI
Lo scenario economico si è inevitabilmente complicato, i livelli di prevedibilità si sono evoluti in complessità. Riteniamo che un asset organizzativo costantemente orientato alla prevenzione della crisi sia oggi più che mai un sistema di procedure e competenze essenziale alla gestione corrente. Negli ultimi anni abbiamo assisto a fenomeni quali: pandemia; incremento delle materie prime e guerra. Questi ultimi, hanno completamente investito con la loro gravità la gestione ordinaria delle aziende, richiedendo risposte in termini di competenze e organizzazione in via del tutto eccezionale.
In questo quadro, il 15 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. 14/2019, più volte modificato. L’obiettivo perseguito consiste nell’allineare la nostra normativa alla Direttiva c.d. Insolvency, la quale prevede che: “[…] I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane”.
Il nuovo testo dell’articolo 3, comma 4, CCII, relativo all’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, inserito nella Sezione I relativa agli Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza, è stato rivisto con il D.Lgs. 83/2022. La versione originaria dell’art 3 prevedeva esclusivamente enunciazioni formali, senza realmente orientare verso i necessari cambiamenti; mentre, nella nuova redazione dell’articolo 3 del CCII sono stati indicate dal legislatore le caratteristiche che le misure (nel caso dell’imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (nel caso dell’imprenditore collettivo) devono avere, per essere efficaci nel riuscire a prevedere tempestivamente l’emersione della crisi di impresa. In particolare:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 dello stesso articolo 3 CCII;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2, CCII.
La nuova stesura dell’articolo 3, entrato in vigore il 15 luglio scorso, prevede anche un’elencazione di una serie di indici di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi. Trattasi, in particolare di:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1, CCII (per cui partono le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati).
È essenziale evidenziare che la debitoria previdenziale ed erariale diviene principale poiché il superamento è tale da obbligare la comunicazione all’imprenditore, con relativo innalzamento dello stato di allerta.
Alla luce di quanto precede si fanno quindi sempre più stringenti e precisi gli obblighi posti a carico dell’amministrazione delle imprese, che sempre di più dovrà far ricorso a strumenti di gestione periodica calibrati nel livello di analisi e nella frequenza sulla base della dimensione1, quali ad esempio:
- la predisposizione di situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e
- finanziaria;
- budget previsionali su base pluriennale;
- rendiconti finanziari;
- report sullo stato complessivo dei crediti e sull’attività di recupero per quelli più datati,
- report sullo stato dei debiti, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme ai sensi dello stesso articolo 3.
Infine, si può considerare che tale riforma, tanto attesa ma non ancor realizzata, evidenzia ancora una volta che l’aspetto essenziale per assicurare un’efficace gestione aziendale resta quello previsionale, a dispetto di una struttura imprenditoriale che ancora oggi è troppo concentrata su patrimoni familiari.
Note:
- ecnews.it Page 2/3 Edizione di giovedì 13 Ottobre 2022 dell’impresa
Fonte:
https://www.ecnews.it/il-nuovo-codice-della-crisi-e-gli-adeguati-assetti-organizzativi/ articolo di F.Di Porto
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